PROGRAMMA PER ADESIONE ALLA FRUIZIONE DEGLI EVENTI SPORTIVI
“SISTEMA DI GRADIMENTO” MODENA F.C. 2018
Il presente Programma per adesione viene adottato e redatto dal Modena F.C. 2018 S.r.l, nel rispetto del comma 10 dell’’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C, visto anche il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Interno, Leghe Professionistiche del 4 agosto 2017, e applicabile ai sensi del DL 28/2003 art.1- octies, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche, al fine di disciplinare i rapporti tra la Società Sportiva, nella qualità di organizzatrice di eventi sportivi, e tutti i fruitori degli eventi stessi.
Premesso
– che tutte le persone che accedono, a qualsiasi titolo, nell’impianto sportivo devono rispettare i valori generalmente riconosciuti, di civile convivenza, rispetto, benessere e incolumità̀ di tutti i presenti nell’impianto (tifosi, fruitori/spettatori e lavoratori).
– che il Tifoso e/o il fruitore/spettatore deve partecipare all’evento sportivo portando con sé gli stessi valori del fair play che i calciatori portano in campo.
– un fair supporter (tifoso corretto) sostiene la propria squadra con passione, lealtà̀, e rispetto verso la tifoseria della squadra avversaria sul campo: un tifo corretto rifiuta violenza e discriminazione e si fa promotore di iniziative dirette a sostenere la propria squadra del cuore tenendo, altresì, comportamenti che non arrecano penalizzazioni amministrative per la propria squadra;
– che il Modena F.C. 2018 S.r.l, in qualità di concessionario dell’impianto sportivo Stadio “Braglia”, si impegna al mantenimento delle condizioni di sicurezza e garantire la sicurezza del pubblico (art.19 del DM 18 marzo 1996);
– che il Modena F.C. 2018 S.r.l, in qualità di organizzatore di competizioni calcistiche, si impegna a predisporre un adeguato servizio di personale dedicato all’accoglienza del pubblico (steward) e di tutte le attività di safety connesse alla gestione della competizione stessa (DM 8 agosto 2007);
– che il Modena F.C. 2018 S.r.l, in qualità di società utilizzatrice dell’impianto sportivo, si impegna a predisporre, aggiornare e rendere fruibile il “Regolamento d’uso dello Stadio” (D. L. n. 28/2003, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche, art. 1 e 1- septies);
– che il Modena F.C. 2018 S.r.l, in qualità di società organizzatrice di competizioni calcistiche, è responsabile dell’emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli d’accesso (DM 6 giugno 2005);
– che il Modena F.C. 2018 S.r.l, in qualità di società titolare dell’impianto sportivo, è responsabile della predisposizione, gestione di un adeguato sistema di Videosorveglianza (DM 6 giugno 2005);
– che il Modena F.C. 2018 S.r.l, in qualità di società organizzatrice di competizioni calcistiche, deve garantire un adeguato Servizio Sanitario e predisporre un Piano Sanitario condiviso con il 118 (Linee d’indirizzo sulla organizzazione sanitaria negli eventi e manifestazioni programmate emanate dalla regione Emilia Romagna il 5 agosto 2014);
– che il Modena F.C. 2018 S.r.l, in qualità di società organizzatrice di competizioni calcistiche, deve garantire un adeguato Servizio Antincendio tramite il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o personale adeguatamente formato (Art. 8 comma 1 del D.M. 22/02/96 N. 261);
– che il Modena F.C. 2018 S.r.l, in qualità di società organizzatrice di competizioni calcistiche, deve garantire la nomina e la presenza di un addetto alla tifoseria denominato SLO (Supporter Liaison Officer);
– che il presente Programma è un accordo per adesione così come previsto dal dispositivo del art.1341-1342 c.c.;
– che il presente Programma prevede un recesso convenzionale da parte della Società Sportiva in caso di violazione dei divieti previsti nel “Regolamento d’uso” che disciplinano l’accesso e la permanenza nell’impianto sportivo come previsto dal dispositivo del art.1373 c.c.;
– che la violazione anche di una sola regola comportamentale e più in generale dei principi delineati nel presente Programma potranno rappresentare un legittimo motivo di risoluzione del rapporto Società / tifoso e a seconda della gravità, giusta causa di esclusione del tifoso dalla partecipazione in qualità di spettatore alle partite che si terranno successivamente a quella in cui si e verificata l’infrazione.
Valore delle Premesse
Sono riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti in esse richiamati, da considerarsi parte integrante del presente Programma.
Definizioni
Società Sportiva: si intende la società Modena F.C. 2018 S.r.l. nella qualità di società “Titolare dell’impianto sportivo”, “Società organizzatrice dell’evento sportivo”, “Società utilizzatrice dell’impianto Sportivo” e “Organizzatore di competizioni calcistiche”.
Stadio/Centro Sportivo: si intendono tutte le aree di pertinenza dell’impianto nella disponibilità e in uso alla Società Sportiva, comprese le aree riservate esterne (ove presenti) temporaneamente annesse, ovvero il centro sportivo ove la Società svolge allenamenti ed organizza incontri amichevoli con altre squadre.
Carta di Fidelizzazione (Tessera del Tifoso – TdT); supporto emesso con apposito “sistema” (come da programma TdT) utilizzabile per caricare titoli smaterializzati come abbonamenti, biglietti e necessaria in caso di “limitazioni” introdotte dalle autorità di controllo per acquisto titoli d’ingresso e partecipazione a trasferte;
Titolo di accesso: biglietto, biglietto di servizio, abbonamento, abbonamento di servizio o abbonamento corporate stampato su supporto “dedicato” o tramite sistema “print at home” e/o smaterializzato su Carta di Fidelizzazione;
Tifoso: il sostenitore della squadra della Società sportiva che partecipa ad eventi dalla stessa organizzati e che detiene il titolo di accesso allo Stadio per l’evento sportivo, nonché il possessore della Carta di Fidelizzazione (TdT);
Fruitore/Spettatore: acquirente occasionale o generico non avente una connotazione di Tifoso di una delle squadre coinvolte nell’evento;
Lavoratore: persona che presta un’attività lavorativa specifica in occasione dell’evento sportivo a titolo esemplificativo ma non esaustivo Tecnici TV, Allestitori, Servizi vari;
Gradimento: valutazione che la Società Sportiva effettua nei confronti dei tifosi, fruitori/spettatori e lavoratori, in ottemperanza all’Art. 10 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C e al Protocollo del Ministero dell’Interno del 4 agosto 2017, che consente azioni inibitorie e interdittive da attivare nell’interesse della Società Sportiva e a tutela della pubblica incolumità in genere. Attività che può comportare un recesso unilaterale della Società Sportiva dall’accordo/progetto in adesione come previsto dal dispositivo del art.1373 c.c.. 2
Autotutela: tutte le attività e i modelli organizzativi che la Società Sportiva pone in essere per l’organizzazione e la gestione dell’evento per tutelare i propri interessi e quella di tutti i tifosi, fruitori/spettatori e lavoratori.
Oggetto del Programma
Rendere conoscibile a tutti i partecipanti agli eventi sportivi organizzati dalla Società Modena F.C. 2018 S.r.l. (fruitori/spettatori, tifosi e lavoratori), gli obblighi comportamentali che devono osservare per il corretto accesso e permanenza all’interno dell’impianto sportivo e le attività di autotutela poste in essere dalla Società Modena F.C. 2018 S.r.l.
Il presente Programma si applica, altresì, ai fruitori/spettatori, tifosi e lavoratori che accedono all’interno del centro sportivo in uso alla Società sportiva ove la stessa svolge allenamenti ed incontri amichevoli.
Impegni del Programma
– Tutti i fruitori/spettatori, tifosi e lavoratori che accedono a qualsiasi titolo negli impianti della Società Sportiva accettano, incondizionatamente, per adesione il presente Programma “Sistema di Gradimento” e il relativo Regolamento d’uso dell’Impianto.
– Tutti i fruitori/spettatori, tifosi e lavoratori che accedono a qualsiasi titolo nell’impianto sportivo si impegnano a prendere visione e a rispettare tutti i punti, nessuno escluso, del Regolamento d’uso e del presente Programma “Sistema di Gradimento”. Questi documenti sono reperibili sul sito internet ufficiale www.modenacalcio.com della società sportiva Modena F.C. 2018 S.r.l. e per estratto presso tutti i botteghini ed i varchi di accesso all’impianto sportivo. Altresì su tutti i titoli d’accesso all’evento sportivo sarà riportata la dicitura di accettazione, incondizionata, per adesione del Regolamento d’uso e del Programma “Sistema di Gradimento”.
La società sportiva Modena F.C. 2018 S.r.l. si impegna a:
a) promuovere iniziative e progetti che originino una relazione proficua con i propri sostenitori anche realizzando loro proposte tese a migliorare la qualità dello spettacolo sportivo, la divulgazione dei positivi valori di competitività e festosità dell’evento partita;
b) sviluppare, utilizzando anche i social media, un canale informativo dedicato ai propri tifosi, allo scopo di alimentare quelle loro idee che, nel rispetto delle normative in vigore, sono finalizzate alla crescita del senso d’appartenenza al club;
c) assicurare la presenza di propri rappresentanti, in particolare dello SLO (Supporters Liaison Officer) a supporto dei propri sostenitori che seguono la squadra in trasferta, per risolvere, nell’ambito delle normative in vigore, eventuali problematiche dovessero verificarsi in particolare per quanto riguarda l’acquisto del titolo di ingresso, l’accesso allo stadio ospitante, il regolare svolgimento dell’incontro e il deflusso dall’impianto.
Il fruitore/spettatore, il tifoso e il lavoratore a cui viene rilasciato un titolo di accesso all’impianto sportivo dichiara di esser consapevole ed accettare che:
– Negli impianti della Società Modena F.C. 2018 S.r.l. ove si svolgono competizioni calcistiche di ogni genere e allenamenti delle squadre si ha l’obbligo di rispettare i valori generalmente riconosciuti, di civile convivenza, rispetto, benessere e incolumità di tutte le persone presenti nell’impianto (tifosi, spettatori e lavoratori), senza discriminazioni razziali, etniche, territoriali o religiose, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione;
– Negli impianti della Società Modena F.C. 2018 S.r.l. ove si svolgono competizioni calcistiche di ogni genere e allenamenti delle squadre si accede solo ed unicamente alle condizioni previste dalla Società Sportiva Modena F.C. 2018 S.r.l. e con l’osservanza di tutte le disposizioni di cui al regolamento d’uso dell’impianto e al presente Programma “Sistema di Gradimento”;
– Rispettare e osservare le indicazioni e gli obblighi comportamentali impartiti dal personale di accoglienza e gli stewards presenti all’interno dell’impianto sportivo.
– Il Programma “Sistema di Gradimento” è un accordo per adesione (art.1341-1342 c.c.) che prevede la possibilità da parte della Società Sportiva di un recesso convenzionale unilaterale (art.1373 c.c.) in caso di violazione dei divieti, previsti nel “Regolamento d’uso” che disciplinano l’accesso e la permanenza nell’impianto sportivo e del Programma stesso.
– Il comportamento dei propri sostenitori contrario ai principi ed alle regole dettate dal Programma crea un grave danno all’immagine ed alla reputazione della società e, per questa ragione, può comportare limitazioni alla partecipazione ad 1 o più eventi sportivi da parte del responsabile.
La Società Modena F.C. 2018 S.r.l ha l’obbligo di porre in essere, in occasione dell’evento sportivo e/o durante lo svolgimento degli allenamenti aperti alla partecipazione di pubblico, a suo insindacabile giudizio e nei limiti della normativa vigente, tutte le misure di autotutela ritenute necessarie al fine di garantire la pubblica incolumità e il rispetto del presente Programma “Sistema di Gradimento” e del Regolamento d’uso.
Le misure di autotutela saranno attivate dagli incaricati della Società Modena F.C. 2018 S.r.l. (Delegato per la Sicurezza, Vice Delegato e Steward) nei casi in cui i fruitori/tifosi commettano reati e/o violazione del Programma “Sistema di Gradimento” o del Regolamento d’uso dello Stadio” (prima, durante e dopo l’evento sportivo);
La Società Modena F.C. 2018 S.r.l. attuerà le seguenti attività di autotutela:
a) Violazione di un divieto che costituisce reato (Legge 13 dicembre 1989, n.401 – Art.6- bis “Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo” – Art. 6-ter “Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive” – Art. 6-quaer “Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive”): il personale Steward potrà in flagranza di reato, se l’intervento non comporti un rischio personale e/o per altri fruitori/spettatori dell’impianto, intervenire in maniera coercitiva al fine di porre termine all’attività criminosa e consegnare il trasgressore alle forze dell’ordine. Nel caso non sia possibile l’intervento, per quanto sopra detto, il personale Steward e la Società Sportiva hanno l’obbligo di segnalare alle autorità di pubblica sicurezza l’accadimento nel più breve tempo possibile. In entrambi i casi la Società oltre ad essere parte attiva nella denuncia del trasgressore avrà l’obbligo di rescindere l’accordo per adesione e rendere conseguenzialmente nullo il titolo d’accesso senza nessun obbligo risarcitorio e/o di rimborso totale o parziale. Altresì attuerà verso il trasgressore, la “sospensione del gradimento” tramite un’attività interdittiva dagli impianti sportivi per un periodo minimo di una stagione sportiva al massimo di cinque stagioni, la durata della misura interdittive è proporzionata alla gravità del fatto accaduto, individuata secondo i criteri riportati al punto “c”. Attività interdittiva che sarà applicata a prescindere da eventuali sanzioni amministrative e/o di carattere penale inflitte, al trasgressore, dalle autorità competenti.
b) Violazione di un divieto che non costituisce reato (Violazione Regolamento Uso dello Stadio – Utilizzo improprio di un titolo d’accesso – biglietto nominativo non corrispondente all’utilizzatore – Occupazione di un posto diverso da quello assegnato – Stazionare in modo in proprio sul posto o nelle vie d’esodo – Ostacolare la normale visone dell’evento ad altri una spettatori – accedere allo stadio con bandiera/striscioni non preventivamente autorizzata): il personale Steward dovrà identificare il trasgressore impedendogli l’ingresso e/o richiamandolo al rispetto del regolamento. Il personale Steward nel caso sussista e/o venga reiterata la violazione del divieto ha l’obbligo di segnalare l’accaduto alle autorità di pubblica sicurezza per l’eventuale applicazione di una sanzione amministrativa come da regolamento e allontanare il trasgressore dall’impianto sportivo con automatica rescissione dell’accordo per adesione e rendere conseguenzialmente nullo il titolo d’accesso senza nessun obbligo risarcitorio e/o di rimborso totale o parziale.
Il personale Steward ha l’obbligo di segnalare l’accaduto alla Società Sportiva la quale valuterà la “sospensione del gradimento”, al trasgressore, tramite un’attività interdittiva dagli impianti sportivi per un periodo minimo di una partita al massimo di una stagione sportiva. la durata della misura interdittive è proporzionata alla gravità del fatto accaduto, individuata secondo i criteri riportati al punto “c”. Attività interdittiva che sarà applicata a prescindere da eventuali sanzioni amministrative inflitte, al trasgressore, dalle autorità competenti.
c) Il Modena F.C. 2018 S.r.l. valuterà la durata dell’attività interdittiva considerando i seguenti fattori:
- il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad un’evidente premeditazione e/o spinta emozionale;
- la tipologia di bene giuridico “aggredito”.
d) Il Modena F.C. 2018 S.r.l. potrà valutare e adottare misure di autotutela anche tramite l’ausilio di:
- immagini dell’impianto di video sorveglianza;
- immagini diffuse a mezzo dei social network da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile;
- fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertate.
e) Il Modena F.C. 2018 S.r.l. potrà estendere la “sospensione del gradimento” anche alla “Modena Card”.
f) La comunicazione al “trasgressore” (tifosi, fruitori/spettatori e lavoratori) della “sospensione del gradimento”, da parte della società sportiva, potrà avvenire, in contingenza, tramite comunicazione verbale dello SLO a cui seguirà una comunicazione in forma scritta, tramite Raccomandata AR/PEC, della società Modena F.C. 2018 S.r.l, o direttamente per forma scritta con le stesse modalità prima descritte, entro giorni 30 (trenta) dalla conoscenza del fatto e dall’individuazione dell’autore. L’interdittiva sarà in ogni modo attiva dalla partita e/o dall’evento successivo a quello contestato. Tecnicamente la “sospensione del gradimento” si attiva tramite inserimento in black list del nominativo del tifoso per il periodo interdittivo deciso dalla società.
g) E’ possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio del Modena F.C. 2018 S.r.l, può essere accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.
– I tifosi, fruitori/spettatori e lavoratori colpiti dalle misure di autotutela attivate dalla Società Sportiva potranno, in via extragiudiziale, richiedere al Modena F.C. 2018 S.r.l. la rivalutazione della determinazione interdittiva assunta. Questa richiesta andrà indirizzata in forma scritta tramite Raccomandata AR/PEC all’indirizzo della società sportiva nella persona e nella figura dello SLO (Supporters Liaison Officer) inoltrando memoria scritta e domanda di audizione entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della determinazione interdittiva. Nella sua richiesta di rivalutazione, il tifoso dovrà esporre fatti e motivi circostanziati della propria condotta contestata ed evidenziare gli eventuali errori di valutazione della Società Sportiva. Modena F.C. 2018 S.r.l. dovrà convocare, in prima istanza, l’audizione entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della richiesta di rivalutazione. L’audizione si svolgerà nella sede della Società e avverrà dinanzi al Delegato alla Sicurezza e allo SLO. Dell’audizione e del suo esito verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva. Il Modena F.C. 2018 S.r.l, se non sussistono altre forme interdittive di carattere amministrativo, potrà anche valutare, oltre a una revisione assoluta della determinazione, caso per caso, eventuali riduzioni delle misure interdittive applicate, a fronte di un impegno da parte del trasgressore a svolgere, in occasione di eventi o manifestazioni sportive, attività socialmente utili quali assistenza ai diversamente abili e anziani presenti presso l’impianto sportivo (attività svolta in collaborazione con l’ANPAS di Modena).
Il procedimento di revisione sospende temporaneamente gli effetti della sanzione comminata. Qualora l’esito dell’audizione risulti negativo, per i fatti più gravi che prevedono una sanzione di almeno 1 anno di escluzione, il tifoso potrà chiedere un’ulteriore rivalutazione della determinazione interdittiva a suo carico ricorrendo, in seconda istanza, al Consiglio d’Amministrazione della Società Sportiva. Tale richiesta dovrà anch’essa essere formulata in forma scritta tramite Raccomandata AR/PEC all’indirizzo della società sportiva inoltrando memoria scritta entro 15 (quindici) giorni dall’audizione di prima istanza.
Informazioni sono reperibili sul sito internet ufficiale della società sportiva Modena F.C. 2018 S.r.l (www.modenacalcio.com).
Durata del Programma
L’adesione al presente Programma ha durata pari alla validità del Titolo d’accesso acquisito e/o ai termini di scadenza delle Carte di Fidelizzazione (Tdt, Fidelity Card).